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Commento all’Ordinanza del 15/10/2020 del Tribunale di Forlì

Commento all’Ordinanza del 15/10/2020 del Tribunale di Forlì

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Si segnala l’ordinanza 15/10/2020 del Tribunale ordinario di Forlì che ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà avanzata da una società cessionaria di un credito.

L’ordinanza è pubblicata sul web a cura di uno studio legale e commerciale di Roma denominato JUST.IUS .

Trattasi di una ordinanza che conferma altra sentenza del Tribunale di Forlì emessa il 28/10/2019 n. 923/2019 Giudice Dott.ssa Branca nonché altra importante sentenza del Tribunale di Bologna n. 729/2020 dell’11/5/2020 est. Dott.ssa Anna Maria Rossi.

L’ordinanza si pone nella scia di altre importanti decisioni sia di molte Corti di merito che della stessa Corte di Cassazione (si veda da ultimo 24798 del 5/11/2020) che a fronte di un’eccezione di legittimazione ad agire del convenuto pone a carico della parte attrice l’obbligo di produrre l’intero contratto di cessione al fine di dimostrare che il credito oggetto del giudizio è compreso tra quelli oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB.

L’ordinanza si segna per la sinteticità e densità dei concetti ivi esposti che sono sintetizzati in questo passo:

rilevato che, nel caso di specie, sussiste una specifica contestazione in tal senso da parte dell’opponente e che l’estratto della Gazzetta Ufficiale, già prodotto in sede monitoria (cfr. doc. nn. 3 e 17 monitorio), si limita a richiamare il contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato in data 6.12.2017 e ad indicare una unica categoria di crediti – ‘derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965e la data del 31.03.2017 come meglio indicati nel contratto di cessione’; rilevato, pertanto, che non è possibile individuare senza incertezze gli specifici rapporti oggetto della cessione e, dunque, l’effettiva titolarità del credito di cui all’ingiunzione di pagamento in capo al cessionario ____________; a tal proposito, si ritiene necessario che l’attore in senso sostanziale fornisca la prova della titolarità dello specifico credito, nonché della determinabilità dell’oggetto dell’intervenuta cessione in blocco e, quindi, produca a tal fine in giudizio anche copia completa del contratto di cessione da cui emerga con chiarezza che il credito, garantito dall’odierno opponente ed azionato da parte opposta, sia ricompreso in tale cessione in blocco; rilevato che la produzione documentale di parte opposta del contratto di cessione, peraltro in lingua inglese, contenente nell’elenco dei crediti il solo nominativo del debitore principale _______ senza l’indicazione di altri elementi, anche a carattere numerico, idonei a ricondurre lo stesso agli specifici crediti azionati in sede monitoria (cfr. doc. n. 15 monitorio), allo stato non è adeguata in terminid i prova della effettiva titolarità del credito in capo al cessionario” .

V’è da segnalare che nella fattispecie trattavasi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore il quale oltre all’eccezione di legittimazione ad agire aveva sollevato la domanda di nullità della fideiussione redatta sullo schema ABI invocandone o la nullità delle clausole o la nullità del contratto.

Il giudice a fronte dell’eccezione di competenza funzionale sollevata dalla parte attrice ha evidenziato come tale eccezione non impediva al Giudice di decidere sulla domanda di concessione della provvisoria esecutorietà per il fatto che è consentito al Giudice di delibare l’eccezione.

Il Giudice ha altresì rigettato una richiesta di riunione formulata dalla parte opponente ad altri giudizi pendenti in quanto la riconvenzionale sul punto sarebbe stata oggetto di una sentenza parziale di declaratoria di incompetenza ed in ogni caso non sussistevano le condizioni per la riunione posto che i processi si trovavano in una differente fase processuale.

Forlì, 13 novembre 2020

Avv. Francesco Roli

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