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COMMENTO AD ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE 16/4/2018 N. 9298/2018: Computabilita’ delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG anche se non previste dalle Istruzioni della BANCA D’ITALIA per il rilievi trimestrali dei TEGM

COMMENTO AD ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE 16/4/2018 N. 9298/2018: Computabilita’ delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG anche se non previste dalle Istruzioni della BANCA D’ITALIA per il rilievi trimestrali dei TEGM

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Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione nel rigettare un ricorso proposto da una società finanziaria riafferma principi già espressi nell’ordinanza n. 5160 del 6/3/2018 (già commentata nel n. 8 di questa rivista) e nella sentenza n. 8806/2017 riguardo alla computabilità nel calcolo del TEG delle spese di assicurazione pattuite in un contratto di finanziamento, ancorchè non previste dalla Istruzioni della Banca d’Italia per il rilevamento trimestrale dei TEGM.

I principi sono quelli dell’onnicomprensività fissato dall’art. 644 IV co. c.p., della centralità sistematica di tale disposizione di legge e della contestualità tra erogazione del credito ed assicurazione.

Trattasi dei principi per la prima volta affermati dalla sentenza n. 8806/2017 ribaditi nell’ordinanza 5160/2018.

Siffatte decisioni hanno per oggetto l’inclusione nel calcolo del TEG degli oneri assicurativi previsti nei contratti di finanziamento ancorchè non previsti dalle istruzioni per la rilevazione del TEG emanate dalla Banca d’Italia.

Nella fattispecie la controversia riguardava un contratto concluso tra l’istituto finanziario ed un consumatore che lamentava la mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle spese di assicurazione e l’usurarietà del tasso di interesse.

Il consumatore aveva convenuto di fronte al Tribunale di Busto Arsizio l’istituto finanziario chiedendo la declaratoria di usurarietà del costo complessivo del credito e la restituzione di tutte le somme eccedenti il capitale mutuato asserendo la necessaria computabilità nel calcolo del TEG delle spese e dei costi assicurativi.

L’istituto costituendosi in giudizio negava l’obbligo della computabilità nel TEG dei tali spese e costi, sia perché non contemplati nelle Istruzioni della Banca d’Italia, vigenti al tempo della stipula del contratto, per il rilievo trimestrale ai fini dell’usura dei tegm delle varie categorie di contratti, sia perché trattavasi di polizza facoltativa e non obbligatoria.

Il Tribunale, rigettando le opposte tesi dell’istituto finanziatore dichiarava l’usurarietà del rapporto e la nullità del tasso di interesse applicato.

La Corte d’Appello di Milano adita dall’istituto finanziario rigettava l’appello con sentenza n. 1070/2014. La Corte meneghina affermava che il costo della polizza assicurativa fosse connesso all’erogazione del credito in forza della contestualità tra la stipulazione della polizza e l’erogazione del finanziamento. Per tale ragione riteneva che ai sensi della corretta interpretazione dell’art. 644, 4° comma c.p. tale costo andava incluso nel calcolo del TEG.

Dichiarava priva di rilievo la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del mutuatario in quanto il dettato normativo non consente di porre alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui la polizza sia obbligatoria ovvero facoltativa.

La Corte richiamando una precedente propria decisione n. 3283/13 nella quale era stato evidenziato che le istruzioni del 2009 a differenza delle precedenti istruzioni del 2006 includevano il costo delle polizze assicurative nel calcolo del TEG affermava la non vincolatività per l’Autorità Giudiziaria delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia non essendo fonti normative primarie.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l’istituto di credito deducendo quattro motivi.

Con il primo censurava la sentenza della Corte d’Appello in quanto avrebbe omesso di rilevare che le spese della polizza erano escluse dal calcolo del TEG in forza delle istruzioni della Banca d’Italia vigenti all’epoca del contratto di finanziamento.

Con il secondo motivo deduceva l’erroneità della sentenza laddove dopo aver disapplicato le istruzioni delle Banca d’Italia avrebbe computato le spese per la polizza facoltativa nel calcolo del TEG.

Con il terzo motivo deduceva l’erroneità della sentenza laddove aveva omesso di considerare che le spese dell’assicurazione facoltativa all’epoca della conclusione del contratto erano escluse dal calcolo del TEG a prescindere dalla contestualità o meno della conclusione del contratto di finanziamento.

Con il quarto motivo deduce l’erroneità della sentenza per non aver rilevato la facoltatività della polizza di assicurazione e come tale doveva essere esclusa dal computo del TEG a prescindere dalla sua contestualità al finanziamento.

La Corte di Cassazione con una chiara e puntuale motivazione ha rigettato il ricorso fondandolo su tre precise e puntuali  argomentazioni.

Con la prima, dopo aver evidenziato che il contratto di assicurazione era volto a tutelare l’istituto finanziario dal rischio di insolvenza del soggetto finanziato e che tale circostanza non era stata contestata, ha affermato la necessità di includere il costo dell’assicurazione nel calcolo del TEG trattandosi di condizione imposta dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato e,pertanto, rientrante nella previsione dell’art. 644, 4° comma c.p., in quanto costo connesso all’erogazione del credito.  Il fatto poi che nelle normative secondarie rappresentate dalla Istruzioni della Banca d’Italia per il rilievo del tasso trimestrale d’usura non era previsto siffatto costo non avrebbe alcun rilievo, trattandosi di costo necessario per ottenere (e, dunque, collegato, ai sensi del l’art. 644,4^ co. c.p. all’) l’erogazione del credito.

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Con la seconda argomentazione la Corte conferma la statuizione della Corte d’appello riaffermando l’obbligatorietà della la soggezione del costo dell’assicurazione  al calcolo del TEG, fondandola  sul fatto incontestato nel giudizio di merito sulla natura non accessoria e non autonoma dell’assicurazione rispetto al contratto di finanziamento per essere stata stipulata nell’esclusivo interesse dell’istituto finanziatore, e, pertanto, confermandone l’indispensabilità  per  pervenire all’erogazione del credito e di conseguenza il rapporto di colleganza previsto dall’art. 644 4^ co. c.p. a nulla rilevando la mancata previsione nelle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia, vigenti all’epoca della stipula del contratto.

Con la terza argomentazione la Corte di Cassazione ha rigettato il terzo motivo rilevando come esso si basasse sull’erroneo presupposto che le spese di assicurazione fossero facoltative e non imposte invece dal finanziatore.

Come detto in apertura la sentenza si pone sulla scia interpretativa affermata dalle due precedenti decisioni del Supremo Collegio (55160/2018 e 8806/2017) confermando la necessità dell’inclusione nel calcolo del TEG delle spese di assicurazione perché collegate all’erogazione del credito.

Gli stessi principi tra i Giudici di merito si trovano affermati oltrechè dalla due sentenze della Corte d’Appello di Milano, sopra citate, anche nelle precedenti decisioni di Tribunali di merito (Roma 15/07/2017, Reggio Emilia 09/07/2015, Busto Arsizio 12/03/2013 e 03/02/2011 – quest’ultima oggetto del giudizio di primo grado dell’ordinanza in commento – ed Alba 18/12/2011).

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