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Commento a Cassazione 6.3.2018 n. 5160 ovvero quali siano i corretti criteri interpretativi delle istruzioni della Banca d’Italia alla luce del quarto comma dell’art. 644 c.p.

Commento a Cassazione 6.3.2018 n. 5160 ovvero quali siano i corretti criteri interpretativi delle istruzioni della Banca d’Italia alla luce del quarto comma dell’art. 644 c.p.

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Con recente ordinanza della Terza Sezione della Corte di Cassazione il Supremo Collegio ha dato continuità al decisum della sentenza n. 8806/2017 ed indirettamente alla successiva n. 15188/2017 riaffermando il principio della “centralità sistematica” dell’art. 644 IV comma del Codice Penale e l’irrilevanza del criterio della omogeneità laddove occorra interpretare le Istruzioni della Banca d’Italia dirette agli intermediari finanziari per il rilievo del TEGM trimestrale ai fini dell’usura.

La decisione in commento, emanata su ricorso di un intermediario che aveva concesso credito tramite cessione del quinto dello stipendio, conferma una sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 14/10/2014 n. 2128, la quale, a sua volta, aveva confermato una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1349/2013.

Dette sentenze avevano rilevato la violazione da parte dell’istituto di credito o dell’usura oggettiva ovvero di quella soggettiva (od in concreto ovvero impropria) nella concessione di un finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio.

Il contratto in questione a fronte dell’erogazione di un capitale di € 17.038,03 prevedeva la restituzione di una somma pari ad € 37.200,00 e di costi assicurativi a fronte di un reddito annuo della famiglia del debitore pari a circa € 20.000,00 nonché l’esistenza di un precedente prestito.

Nel corso del processo di primo grado era emerso che il Teg rilevato superava la soglia all’atto della stipula del contratto (19.033% rispetto alla soglia del 15,11%), nell’ipotesi di inclusione nel calcolo del TEG delle spese di assicurazione e lo sfiorava (14,89%) nell’ipotesi contraria. Secondo la decisione del Tribunale confermata dalla Corte d’Appello il tasso di interesse era stato azzerato in quanto ricorreva alternativamente l’ipotesi o di usura presunta (oggettiva) ovvero di usura in concreto.

L’Istituto ricorreva per Cassazione deducendo cinque motivi di ricorso, tutti quanti dichiarati inammissibili ovvero rigettati.

Di tali motivi quelli che rilevano ai fini del breve commento sono il secondo ed il quinto che attengano strettamente ai criteri interpretativi dell’art. 644 c.p..

SECONDO MOTIVO

Col secondo motivo di ricorso l’intermediario lamenta che la Corte d’Appello avrebbe rimodulato il TEG includendovi i costi assicurativi che invece non entrerebbero a far parte del TEGM all’atto del rilievo trimestrale secondo le istruzioni del 2006 e le disposizioni transitorie delle istruzioni del 2009.

Il ricorrente richiamando una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità che si era pronunciata escludendo le CMS dal calcolo del TEG (con ogni probabilità le note sentenze n. 12965/2016 e n. 22270/2016 che tuttavia non appaiono menzionate nel testo motivazionale della sentenza in commento) sostiene la tesi del confronto omogeneo tra i tassi previsti in contratto, quelli rilevati nel TEGM secondo le disposizioni contenute nei decreti ministeriali trimestrali del MEF e quelli da calcolare nel TEG ai fini dell’usura. A fondamento della propria tesi, come fonte legittimante il criterio della comparazione tra dati omogenei richiama l’art. 2 bis della legge 2/2009 abrogativa delle commissioni di massimo scoperto, la quale, secondo il ricorrente fino all’entrata in vigore di tale norma non essendo state incluse nel TEGM non avrebbero potuto neppure essere calcolate nel TEG in virtù del ricordato principio della omogeneità del raffronto tra gli elementi che compongono il TEGM e quelle che compongono il TEG.

La Suprema Corte prima di entrare nel merito delle doglianze procedeva alla disamina delle istruzioni della Banca d’Italia osservando che mentre dette Istruzioni emanate nel 2006 non prevedevano che gli Istituti rilevassero le spese d’assicurazione e le includessero nel calcolo del TEGM, quelle emanate nell’agosto del 2009 lo prevedevano qualora il contratto avente ad oggetto la prestazione assicurativa fosse contestuale alla concessione del finanziamento ovvero la stessa fosse obbligatoria per ottenere il credito ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte.

Osservava altresì che le istruzioni del 2009 disponevano che gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto della soglia usuraria fino al 31/12/2009 dovevano attenersi alle precedenti istruzioni emanate nel 2006 con la conseguenza che nel periodo transitorio pur dovendo tali oneri essere inclusi nel calcolo del TEGM ne rimanevano esclusi ai fini del rispetto del limite dell’usura.

La Corte di Cassazione nel porsi il problema della validità delle istruzioni della Banca d’Italia del 2006 e della norma transitoria contenuta nelle istruzioni del 2009, le ha ritenute illegittime (pur senza dichiararlo esplicitamente) in quanto non conformi all’ultima interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8806 del 5/4/2017, dichiarando pertanto corretta la motivazione adottata dalla Corte d’Appello di Bologna in quanto conforme all’orientamento già noto e da ultimo confermato nella sentenza n. 8806/2017.

La Corte con l’ordinanza in commento ha ribadito riassumendoli in tre punti i principi enunciati da quest’ultima sentenza.

Trattasi:

  1. del principio dell’onnicomprensività fissato dall’art. 644 IV co. c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”) valevole sotto il profilo civile e penale;
  2. del principio della centralità sistematica di tale norma riguardante la definizione e l’individuazione della fattispecie usuraria che deve valere per “l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia”. Tali disposizioni devono essere interpretate conformemente alla definizione contenuta nell’art. 644 c.p.. In pratica la Corte, riprendendo quanto affermato dalla sentenza n. 8806/2017, afferma che le normative regolamentari e le istruzioni della Banca d’Italia devono essere lette sistematicamente alla luce della definizione contenuta nell’art. 644 c.p.. Dal che se ne deduce come conseguenza logica che una interpretazione di tali disposizioni regolamentari ed esecutive (ivi comprese le istruzioni della BDI), non orientata alla definizione contenuta nell’art. 644 c.p., non è conforme alla legge;
  3. da ultimo la Corte ricorda che la contestualità tra credito ed assicurazione quale espressione indicativa e presuntiva del criterio di “collegamento” richiesto dal IV co. dell’art. 644 c.p., si pone come manifestazione tipica di un’offerta sul mercato di “prodotti” predisposto dagli Istituti di Credito in modo unitario e “a pacchetto”.

QUINTO MOTIVO

Col quinto motivo l’istituto di credito ricorrente lamentava di non essere destinatario del premio di assicurazione né che avrebbe ricevuto alcuna utilità dalla sua corresponsione con conseguente storno dal costo totale del credito dei relativi oneri nel calcolo del TEG nel periodo anteriore al 2009.

La Corte, dopo aver evidenziato come non era ben chiaro se tale motivo di censura fosse stato proposto contro il capo della sentenza della Corte d’Appello che riteneva violata l’usura oggettiva ovvero contro quello che aveva accertato alternativamente l’usura soggettiva od in concreto, ha dichiarato infondato il motivo ove proposto contro il capo della sentenza riguardante l’usura oggettiva ed inammissibile quello eventualmente proposto contro l’altro capo riguardante l’usura soggettiva.

La Corte di Cassazione motiva la dichiarazione di infondatezza osservando come le spese di assicurazione già prima del 2009 ove imposte dal creditore andavano incluse nel conteggio del TEG indipendentemente dalla circostanza che il medesimo fosse o meno destinatario del premio.

Motiva la dichiarazione di inammissibilità per il fatto che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto delle spese assicurative ai fini della valutazione dell’usura in concreto.

26/3/2018 Avv. Francesco Roli

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